(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/Sez. Gen. del 28 ottobre 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni 1. All'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono soppresse e il penultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di lavoratori/trici dipendenti il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi di cui al comma 1, e comunque in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18 mila. Il contributo spetta dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'eta' del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il contributo previsto ai commi 1 e 2 puo' essere corrisposto, in caso di nascita, adozione o affidamento, anche, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e in misura pari all'importo dei versamenti previdenziali obbligatori effettuati, e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila.»; d) al comma 4 le parole «, dopo aver fruito dei congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riprendono o intraprendono lo svolgimento di un'attivita' lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale» sono sostituite dalle parole: «svolgono un'attivita' lavorativa, con contratto di lavoro a tempo parziale», dopo le parole «euro 4 mila 500 rapportati ad anno» sono inserite le parole: «, per un importo complessivo massimo di euro 18 mila» e il terzultimo periodo e' soppresso; e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti, in alternativa, alle medesime condizioni e in presenza dei medesimi requisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 6, per il sostegno dei versamenti in una delle forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'ammontare del contributo puo' arrivare fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e fino all'importo di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 4, per un importo complessivo massimo in entrambi i casi di euro 8 mila. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento puo' prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo e' da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla meta' dei contributi massimi annui finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.»; f) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. I contributi di cui al comma 4-bis possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'eta' del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.»; g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, ma non cumulabili, fermo restando che non possono comunque essere superati i limiti previsti per ciascun tipo di contributo. Non sono cumulabili, inoltre, con gli interventi di cui all'art. 2, ne' con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-bis, 6-ter e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Non sono altresi' cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti) e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui ai commi 4-bis e 4-ter, fermo restando che spettano dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennita' e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.».