(Pubblicata nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 43/Sez. Gen. del 28 ottobre 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n.  1  e
                      successive modificazioni 
 
  1. All'art. 1 della legge regionale  18  febbraio  2005,  n.  1,  e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma  1  le  parole  «o  iscritti  ad  un  fondo  pensione
disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252»  sono
soppresse e il penultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Nel
caso di  lavoratori/trici  dipendenti  il  contributo  spetta  per  i
periodi di aspettativa non coperti da contribuzione.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il contributo viene corrisposto in misura pari  all'importo
del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi  di  cui
al comma 1, e comunque  in  misura  non  superiore  ad  euro  9  mila
rapportati ad anno, per un totale  complessivo  massimo  di  euro  18
mila.  Il  contributo  spetta  dal  compimento  del  terzo  mese   al
compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in  caso  di
adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del  terzo  anno  dalla
data del  provvedimento  di  adozione.  In  caso  di  affidamento  il
contributo spetta, a prescindere dall'eta' del/della  bambino/a,  per
tutta la durata dell'affidamento stesso.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Il  contributo  previsto  ai  commi  1  e  2  puo'  essere
corrisposto, in caso  di  nascita,  adozione  o  affidamento,  anche,
ai/alle    lavoratori/trici    autonomi/e    e    ai/alle    liberi/e
professionisti/e  in   misura   pari   all'importo   dei   versamenti
previdenziali  obbligatori  effettuati,  e  comunque  in  misura  non
superiore  ad  euro  4  mila  rapportati  ad  anno,  per  un  importo
complessivo massimo di euro 8 mila.»; 
    d) al comma 4 le parole «, dopo aver fruito dei congedi  previsti
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  riprendono   o
intraprendono lo svolgimento di un'attivita' lavorativa con contratto
di lavoro a tempo parziale» sono sostituite dalle  parole:  «svolgono
un'attivita' lavorativa, con contratto di lavoro a  tempo  parziale»,
dopo le parole «euro 4 mila 500 rapportati ad anno» sono inserite  le
parole: «, per un importo complessivo massimo di euro 18 mila»  e  il
terzultimo periodo e' soppresso; 
    e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
      «4-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere
richiesti, in alternativa, alle medesime condizioni e in presenza dei
medesimi requisiti, fatto salvo quanto previsto al comma  6,  per  il
sostegno  dei  versamenti  in   una   delle   forme   di   previdenza
complementare disciplinate dal decreto legislativo 5  dicembre  2005,
n. 252. L'ammontare del contributo puo' arrivare fino all'importo  di
euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e  3
e fino all'importo di euro 2 mila rapportati all'anno per i  soggetti
di cui al comma 4, per un importo complessivo massimo in  entrambi  i
casi di euro 8 mila. I criteri per la corresponsione  dei  contributi
di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale
di cui al comma 5. Tale regolamento puo' prevedere  inoltre  che  per
poter  aver  diritto  ai  contributi  il/la  richiedente  debba  aver
maturato, al momento della presentazione della domanda,  un  montante
contributivo minimo il cui importo e' da  definire  con  il  medesimo
regolamento  in  misura  comunque  non  superiore  alla   meta'   dei
contributi massimi annui finalizzati  al  sostegno  della  previdenza
complementare fissati dal presente comma.»; 
    f) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
      «4-ter. I contributi di  cui  al  comma  4-bis  possono  essere
richiesti  anche  dai/dalle  collaboratori/trici  domestici/che   dal
compimento del terzo mese  al  compimento  del  terzo  anno  di  vita
del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese
alla fine del terzo anno dalla data del  provvedimento  di  adozione,
fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno, per  un  importo
complessivo massimo di  euro  8  mila.  In  caso  di  affidamento  il
contributo spetta, a prescindere dall'eta' del/della  bambino/a,  per
tutta la durata dell'affidamento stesso.»; 
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Gli interventi di cui al presente articolo  sono  tra  loro
compatibili, ma  non  cumulabili,  fermo  restando  che  non  possono
comunque essere superati  i  limiti  previsti  per  ciascun  tipo  di
contributo. Non sono cumulabili, inoltre, con gli interventi  di  cui
all'art. 2, ne' con gli interventi previsti dagli articoli 4,  6-bis,
6-ter e,  nel  caso  in  cui  il/la  titolare  dell'azienda  agricola
coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli  14
e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n.  7  e  successive
modificazioni (Interventi di previdenza integrativa  a  favore  delle
persone  autorizzate  ai  versamenti  contributivi  volontari  e  dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Non sono altresi' cumulabili
con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020,  n.  4
(Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti) e sono
incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria
per la pensione alle persone casalinghe di cui alla  legge  regionale
28 febbraio 1993, n. 3 e successive  modificazioni.  I  contributi  a
sostegno della previdenza complementare  di  cui  ai  commi  4-bis  e
4-ter, fermo restando che spettano dal compimento del terzo  mese  al
compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in  caso  di
adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del  terzo  anno  dalla
data del provvedimento di adozione, possono essere erogati anche  per
i  periodi  coperti  da  contribuzione  figurativa,  esclusa   quella
derivante  dalla  perdita  del  lavoro,  e  sono  cumulabili  con  le
indennita' e i congedi previsti  dal  decreto  legislativo  26  marzo
2001, n. 151.».